Può essere nominato presidente dell’assemblea un estraneo non condomino?
Può essere nominato presidente dell’assemblea un estraneo non condomino?
La Corte di Appello di Catanzaro ha affrontato il tema del presidente non condomino e delle possibili conseguenze sulla delibera approvata.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 12/05/2023
Il 2 comma dell’art. 67disp. di att. c.c. prevedeva quanto segue: qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
Con l’entrata in vigore della legge 220/2012 il riferimento al presidente è sparito. Tuttavia il nuovo comma 6 dell’articolo 66 disp. att. c.c. impone (sembra solo per le riunioni on line) la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’adunanza considerandolo un requisito di forma.
A prescindere dall’altalenante atteggiamento del legislatore, questa figura però è necessaria e costituisce la garanzia di una corretta e democratica gestione della riunione.
Non bisogna dimenticare infatti che il presidente ha, innanzitutto, il compito primario di constatare la validità della costituzione dell’assemblea, e, quindi, da un lato, verificare accuratamente che tutti i condomini o gli “aventi diritto”, – come prescrive il novellato comma 6 dell’art. 1136 c.c. – siano stati regolarmente e tempestivamente invitati alla riunione, e, dall’altro lato, che i condomini, presenti personalmente o per delega, permettano di raggiungere il quorum costitutivo e deliberativo (al detto fine è fondamentale l’acquisizione particolareggiata e precisa di tutti gli elementi comprovanti l’esistenza del vizio denunciato).
Viene da domandarsi se, in assenza di particolari disposizioni del regolamento, il ruolo di presidente possa riguardare un soggetto estraneo al condominio?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Catanzaro nella sentenza n. 572 del 9 maggio 2023.
Può essere nominato presidente dell’assemblea un estraneo al condominio? Fatto e decisione
Una condomina impugnava una delibera condominiale che riteneva invalida, tra l’altro, perché era stata presieduta da soggetto estraneo al condominio. Il Tribunale respingeva la domanda dell’attrice.
Quest’ultima – che si rivolgeva alla Corte di Appello – contestava la sentenza nella parte in cui Tribunale rigettava la domanda di nullità e/o annullamento della delibera dell’assemblea condominiale, perché presieduta da soggetto non condomino.
I giudici di secondo grado hanno precisato che, di per sé, la nomina eventualmente illegittima del presidente dell’assemblea non conduce certamente alla nullità della relativa delibera.
Peraltro, in relazione alla dedotta circostanza non è ravvisabile neppure alcuna delle ipotesi di annullabilità.
Come sottolinea la Corte di Appello, in assenza di una precisa disposizione normativa in tema di nomina del presidente dell’assemblea condominiale, dev’essere riconosciuta alla stessa assemblea la facoltà di nominare un soggetto, non necessariamente condomino, con funzione di sovraordinazione al corretto e ordinato svolgimento delle attività.
Del resto, anche se il presidente non è un condomino si deve escludere che si possa parlare di “manovre improprie di soggetti in conflitto di interessi”: il nominato infatti non può esercitare diritto di voto e non ha un interesse confliggente rispetto agli interessi del condominio, essendo un soggetto terzo e disinteressato.
Considerazioni conclusive
La nomina del presidente dell’assemblea è ricollegabile alla natura stessa dell’assemblea quale organo collegiale, la quale lascia presumere che essa agisca sotto la direzione di un presidente, che ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, consentendo all’assemblea di esternare la propria volontà.
Si deve sottolineare che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione (Cass. civ. sez. II, 13/11/2009, n. 24132).
In ogni caso – come chiarisce la decisione in commento – la funzione di presidente, se espletata da soggetto estraneo all’assemblea, deve ritenersi lecita.
Fonte: https://www.condominioweb.com/puo-essere-nominato-presidente-dellassemblea-un-estraneo-non-condomino.20594#2
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