Bolletta acqua esorbitante: quando fare ricorso?
Bolletta acqua esorbitante: quando fare ricorso?
I consumi registrati dal contatore costituiscono una presunzione semplice: se contestati, è il fornitore a dover provare che il dispositivo era funzionante.
Avv. Mariano Acquaviva 28/02/2022
I consumi abnormi di acqua possono verificarsi inspiegabilmente anche nei condòmini. È ciò che è accaduto nel caso affrontato dal Tribunale di Taranto (sentenza n. 385 del 15 febbraio 2022), il quale è stato chiamato a decidere sull’azione giudiziaria di un condomino intrapresa contro la società fornitrice del servizio per via di una fatturazione stratosferica dei consumi.
La pronuncia rappresenta una ghiotta occasione per capire quando fare ricorso contro una bolletta acqua esorbitante.
Bolletta acqua anomala: il caso
Un condominio, intestatario del contratto di somministrazione idrica a uso domestico, conveniva in giudizio la società fornitrice del servizio per sentir accertare come illegittimo l’importo stratosferico (di circa 38mila euro!) preteso quale corrispettivo di consumi per un solo trimestre. Il condominio concludeva quindi per sentir dichiarare inesistente il credito vantato dalla società.
Le ragioni del ricorso contro la bolletta acqua esorbitante
Nel caso affrontato dal Tribunale di Taranto, il condominio contesta la ricostruzione dei consumi addebitati alla sua utenza, frutto di anomale ed inattendibili rilevazioni del contatore generale successivamente sostituito, il cui malfunzionamento, probabilmente imputabile alla vetustà e/o a un guasto meccanico dell’apparecchio, aveva determinato l’abnorme fornitura di acqua posta a base della determinazione dei corrispettivi, evidentemente irregolare alla luce della media dei consumi “storici” effettivi registrati dai contatori individuali dei singoli condomini.
La difesa della società fornitrice del servizio idrico
La società fornitrice del servizio si costituiva in giudizio contestando ogni addebito, evidenziando il suo corretto operato in merito alle verifiche sul contatore, risultato perfettamente funzionante, ed alle conseguenti determinazioni sui consumi fatturati.
La presunzione di veridicità dei consumi risultanti dal contatore
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 385 del 15 febbraio 2022 in commento, accoglie la domanda del condominio.
Innanzitutto, il giudice pugliese, ponendosi nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.19/6562; Cass.18/19154; Cass.16/23699), ricorda come, in tema di somministrazione, «la rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con l’azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare di aver adottato ogni possibile cautela, ovvero che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto».
Orbene, a fronte della specifica contestazione del condominio sull’inattendibilità dei consumi di acqua potabile esposti in bolletta in ragione del presunto malfunzionamento dello strumento misuratore, la società convenuta si è limitata ad opporre gli esiti della verifica strumentale dell’apparecchio, asportato dal sito per “dubbio funzionamento”.
A giudizio del Tribunale, la verifica metrologica svolta ex post, ed in separata sede, dal fornitore, lungi dall’avere carattere esaustivo e valore dirimente ai fini di causa, non esclude di per sé l’irregolare misurazione dei consumi, di contro avvalorata, nello specifico, dal concorso di univoci elementi certi ed oggettivi, che evidenziano come i dati registrati siano affatto illogici ed inattendibili.
La ctu sul contatore dell’acqua
Il quadro indiziario, risultante all’esito dell’approfondimento peritale, depone nel senso anzidetto. Innanzitutto, per il giudice pugliese rileva l’inconciliabilità tra i consumi segnalati dal vecchio contatore generale nel trimestre preso in considerazione (fino alla sua sostituzione) e i volumi d’acqua potenzialmente erogabili dall’apparecchio in quel lasso temporale, anche nelle condizioni operative più sfavorevoli.
Il c.t.u. ha poi escluso la sussistenza di eventi esterni, come ad esempio perdite d’acqua, dispersioni o altre inefficienze dell’impianto idrico a servizio del condominio.
L’altro dato importante è l’incompatibilità tra i consumi addebitati al condominio nel periodo “incriminato” e quelli effettivi, di gran lunga inferiori, registrati dai sotto contatori a servizio delle unità abitative.
Riassumendo, gli elementi perspicui acquisiti, nel dimostrare che i consumi idrici registrati e contabilizzati in fattura sono oggettivamente esorbitanti (rispetto alla media condominiale tenuta negli altri periodi), minano l’attendibilità dei dati derivanti dalla lettura “finale” del contatore rimosso.
In difetto di prova del regolare funzionamento del misuratore (è attendibile che lo strumento abbia subito un guasto meccanico nello scatto della numerazione progressiva dei consumi erogati, come sostiene il perito di parte attrice), risulta erroneo il computo estimativo su cui si basa l’incongrua fattura.
Bolletta acqua esorbitante: la decisione
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 385 del 15 febbraio 2022 in commento, ha dunque accolto la domanda del condominio, stabilendo lo storno della fattura.
L’accoglimento del ricorso, infatti, non significa che il condominio non debba pagare alcunché in relazione al servizio fruito nel periodo di fatturazione.
Il quantum spettante al venditore, per corrispettivi ed oneri aggiuntivi, postula la ricostruzione dei consumi presunti secondo un calcolo ancorato ai flussi “storici” registrati dall’utenza nel periodo precedente, criterio estimativo elaborato nel rispetto del principio di “normale fabbisogno” del cliente dettato dall’art.1560 c.c.
Fonte: https://www.condominioweb.com/bolletta-acqua-esorbitante-quando-fare-ricorso.19030
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