Condominio, contanti leciti se documentati.
Basta un’adeguata documentazione e il problema del passaggio di contanti è risolto.
Lo ha spiegato il vice ministro dell’Economia, Luigi Casero, rispondendo ieri nel question time della commissione Finanze della Camera a un’interrogazione a risposta immediata (5-03617) presentata dal deputato Girolamo Pisano e altri.
Il problema nasce dall’obbligo, vigente dal 18 giugno 2013 e imposto all’amministratore condominiale, di aprire un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, nel quale devono transitare tutte le somme percepite dai condòmini o da terzi e a chiunque erogate per conto del condominio (articolo 1129 del Codice civile, come modificato dalla legge 220/2012).
I nuovi obblighi, hanno precisato i deputati interroganti, hanno creato non poche preoccupazioni tra gli addetti al settore: al punto da rischiare di «paralizzare la gestione condominiale, imponendo un divieto assoluto all’amministratore di prelevare o depositare dei contanti dal conto corrente».
I deputati suggerivano perciò di consentire all’amministratore di versare o prelevare contante dal conto corrente, anche mediante l’indicazione di una generica causale (ad esempio, “fondo cassa”), «purché della gestione del denaro vi sia dettagliato riscontro nella contabilità condominiale» tramite annotazioni analitiche.
Il vice ministro Casero ha risposto citando la circolare prot. DT 10492 del Tesoro del 5 febbraio 2014 che, in relazione al divieto di contante nel pagamento dei canoni di locazione, richiama la legge 231/2007 che fissa a mille euro il limite per libera circolazione dei contanti, ritenendo che «tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell’interrogazione».
Più in dettaglio, Casero ha respinto l’interpretazione dei deputati perché non avrebbe consentito la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie.
Però ha affermato, citando la circolare, nella parte in cui si riferisce ai rapporti di locazione, anzitutto che la soglia di criticità scatta solo dopo i mille euro in contanti, poi che la finalità della legge di conservare traccia delle transazioni in contante «può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro al pagamento del canone di locazione».
Principio che, per il Governo, può quindi essere esteso al condominio.
Fonte: Sole24ore
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